TARSU

TARSU

La tassa di smaltimento rifiuti (TARSU) è imponibile ai soggetti che occupano o tengono a disposizione locali o aree scoperte nel territorio comunale, a qualunque uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. La tassa si applica alle superfici principali e accessorie pertinenziali, con la medesima tariffa.

L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio dell’occupazione/detenzione dei locali/ aree.

Denuncia originaria per nuove occupazioni: sono tenuti a presentarla i soggetti che occupano/detengono per la prima volta locali/aree tassabili nel territorio del Comune. E’ da compilare sul modello predisposto dall’Ufficio Fiscalità.
Denuncia di variazione: sono tenuti a presentarla i soggetti che effettuano variazioni relative ai locali/aree, alla loro superficie e destinazione d’uso che comporti un diverso ammontare del tributo. E’ da compilare sul modello predisposto dall’Ufficio Fiscalità. Si consiglia di presentare la denuncia non appena avvenuta la variazione: se la variazione comporta un aumento di superficie, l’Ufficio Fiscalità procederà al recupero dell’importo relativo alla differenza ed, in caso contrario, procederà al discarico o rimborso.

Modalità di determinazione della tassa

Nella denuncia originaria o di variazione devono essere indicati anche la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali/aree denunciati, la relativa ripartizione interna e la data di inizio occupazione/disposizione. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri; quella delle aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse (al netto delle costruzioni eventualmente presenti). Si considerano locali tassabili agli effetti della tassa tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa (o semplicemente posata al suolo) a prescindere dall’uso/destinazione. Sono anche tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di detti locali. Si considerano non tassabili, poiché non produttive di rifiuti, le unità immobiliari non utilizzate per l’intero anno, chiuse o prive di arredi e di utenze (gas, luce, acqua) e i fabbricati non agibili o in ristrutturazione.

Le tariffe tassa rifiuti 2005

Utenze domestiche (abitazioni) : si suddividono in 6 fasce, in base al numero di componenti del nucleo familiare. La tassa annuale è determinata applicando alla superficie dichiarata la tariffa corrispondente al nucleo familiare anagrafico che risulta alla data di formazione del ruolo, salvo diverso numero di occupanti desunti dalla denuncia del contribuente. Ogni successiva variazione del numero di occupanti, per un periodo superiore a 6 mesi l’anno, impone la relativa denuncia.
Tale obbligo riguarda anche i cittadini residenti, in caso di nuclei familiari costituiti da un numero di componenti inferiori al numero di persone che, di fatto, occupano in via continuativa i locali per un periodo superiore a 6 mesi l’anno. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari, la tassa è calcolata in base al numero complessivo di occupanti l’alloggio, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. I soggetti non residenti devono denunciare il numero degli occupanti dei locali tenuti a disposizione.
Utenze non domestiche (aziende e altri) : si suddividono in 30 fasce, con riferimento al codice ISTAT di attività o da iscrizioni alla C.C.I.A.A. La tariffa annuale per mq di superficie tassabile, relativa alle singole fasce di contribuenza, tiene conto dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Agevolazioni tariffarie

Ai fini della tassa rifiuti, attraverso il modello di denuncia originaria/di variazione dei locali/aree ad uso abitativo, il contribuente che rientra una delle condizioni previste dal Regolamento può dichiarare l’eventuale uso stagionale, ottenendo determinate agevolazioni.

La tassa è ridotta di 1/3: per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ovvero nel caso in cui l’occupante o il detentore risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi l’anno, in località esterne al territorio nazionale. La riduzione, concessa sulla base degli elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte, ha effetto dall’anno successivo a quello di presentazione.

La tassa è ridotta del 10%: per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dall’imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

La tassa è ridotta del 30%: per i locali ubicati in zona del territorio comunale non direttamente servita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti, distanti oltre 200 m dal cassonetto più vicino (esclusa la strada privata di accesso).

 
 
 

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