Adempimenti Irpef

Adempimenti Irpef

Ai fini dell’agevolazione di imposta, occorre comunicare mediante raccomandata la data prevista per l’inizio dei lavori inoltrare, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, utilizzando l’apposito modulo ove descrivere i dati catastali dell’immobile (o gli estremi della domanda di accatastamento).

A tale modulo, reperibile presso gli Uffici delle Entrate, dovranno essere
allegati:

- copia della concessione, ovvero dell’autorizzazione o denuncia di inizio attività (DIA);
- copia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
- copie delle ricevute di pagamento dell’ICI relativa all’anno 1997 e successivi (ove dovuta);
- copia della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
- copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali, se i lavori riguardano parti comuni condominiali (qualora, in un secondo momento, l’importo preventivato venisse superato, occorrerà spedire quella nuova);
- se i lavori sono effettuati dal detentore (locatario, comodatario, etc.), gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo ed il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.

In luogo della suddetta documentazione, il contribuente può decidere di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con firma autentica ed esente da bollo), nella quale attesti di essere in possesso della di tali documenti. In questo caso, però, deve essere pronto ad esibirla (o trasmetterla) dietro eventuale richiesta degli uffici finanziari.

E’ necessario comunicare preventivamente la data di inizio lavori all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, allegando la dichiarazione di regolarità dell’impresa esecutrice. La comunicazione all’A.S.L. (effettuata a norma dei d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494) libera il contribuente dall’obbligo di inviare questa ulteriore raccomandata. La comunicazione non è dovuta laddove i richiamati decreti legislativi non prevedano l’obbligo della notifica preliminare all’ A.S.L.

I contribuenti devono conservare le fatture, le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute (o altra idonea documentazione) e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Dal bonifico (unico mezzo di pagamento ammesso ai fini dell’agevolazione) dovranno risultare:

- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- numero di partita IVA (o codice fiscale) dell’impresa realizzatrice dei lavori.

La detrazione non è riconosciuta nei seguenti casi:

- mancata trasmissione della documentazione al Centro Servizi delle imposte dirette e indirette e/o all’Azienda Sanitaria Locale competenti, entro i termini previsti;
- pagamento con metodi diversi dal bonifico bancario;
- violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;

Per quel che concerne la violazione delle norme di sicurezza e delle obbligazioni contributive, il Ministero ritiene che la decadenza dal beneficio fiscale operi nei soli casi in cui il contribuente non sia “in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4/1/1968, n. 15, attestante l’osservanza delle suddette disposizioni”.

 
 
 

Articoli

 

Ti Piace vetrine