Servizi di pulizia

Servizi di pulizia

SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINIALE

Legge 82/94

La Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994 n. 27 ha pubblicato la legge n. 82/1994 sulla “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.
Le imprese che svolgono tali servizi devono essere iscritte nel registro delle ditte o all’albo provinciale delle imprese artigiane.
Il Ministro dell’industria dovrà provvedere a definire:

a) - le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) - i requisiti di capacità economico - finanziaria, tecnica e organizzativa delle imprese che svolgono tali attività che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) - la misura del contributo per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;
d) - le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d’affari al netto dell’Iva ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di
affidamento dei servizi previsti.

Sono previste sanzioni a carico di chiunque “stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.”
I contratti stipulati con imprese non iscritte, cancellate o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono da considerare nulli.

I requisiti di onorabilità vengono accordati al titolare ed al direttore a patto che:

a) non sia pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57,31 maggio 1%5 n. 575, e 13 settembre 1982 n. 46, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’articolo 413-bis del codice penale;
e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa. Parimenti il Ministro dell’industria dovrà, con decreto, disciplinare i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese.

 
 
 

Articoli

 

Ti Piace vetrine