Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le persone fisiche che posseggono o detengono il fabbricato:
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione);
- inquilino e comodatario;
- futuri acquirenti di un immobile, con compromesso di vendita regolarmente registrato;
- socio di cooperativa non a proprietà indivisa;
- socio di cooperativa a proprietà indivisa;
- assegnatario di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- imprenditore individuale o socio di società in nome collettivo (s.n.c.) ed in accomandita semplice (s.a.s.), purché l’immobile non sia strumentale.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga spese e fatture e che i bonifici siano intestati a lui.
Ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), rientrano nella categoria “familiari” il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per usufruire della detrazione del 36% non viene richiesto nessun documento che dimostri il grado di parentela. Tuttavia, in caso di controlli, gli uffici finanziari preposti possono richiedere la documentazione che comprovi tale legame.
Per quanto riguarda gli inquilini è necessario che vi sia un regolare contratto d’affitto registrato.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, possono usufruirne anche i condomini.
Se l’immobile viene venduto, la detraibilità dell’imposta per le persone fisiche segue la proprietà alienata: l’acquirente gode dei benefici di Legge per il periodo (5 o 10 anni) inizialmente stabilito dal proprietario che ne aveva fatto richiesta.