ICI

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Su tutti gli immobili situati in Italia si deve pagare l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), anche se il proprietario è residente all’estero e a prescindere dall’iscrizione o meno al “Catasto edilizio urbano”, con relativa rendita catastale.

Devono pagare l’ICI:

- il proprietario, anche se l’immobile è stato dato in affitto;
- l’usufruttuario: chi, avendone l’usufrutto, ha il diritto di usare l’immobile anche senza esserne il proprietario;
- l’avente diritto di uso o abitazione di un immobile.

Non devono pagare l’ICI:

- l’inquilino, in quanto paga il proprietario;
- il nudo proprietario, in quanto paga l’usufruttuario;
- il comodatario (la persona a cui il proprietario lascia usare gratuitamente un bene), in quanto paga il proprietario-comodante.

Nei casi di compravendita, il venditore deve pagare l’ICI in relazione al periodo precedente alla stipula del contratto, anche qualora il rogito sia stato preceduto dal compromesso e dal consenso, da parte del venditore, di fare utilizzare la casa al futuro acquirente.

L’ICI si paga una volta all’anno, in relazione ad ogni immobile posseduto, presso il Comune di ubicazione dello stesso. Può essere versata in un’unica volta tra il l’1 e il 30 giugno, oppure in due rate. In questo caso, l’acconto può essere versato nei medesimi giorni, il saldo tra l’1 e il 20 dicembre. La prima rata è pari al 90% dell’ICI dovuta per i primi 6 mesi; per il pagamento del saldo si calcola l’ICI per l’intero anno, sottraendo l’importo già versato.

Se il soggetto passivo ICI non è residente in Italia, può pagare l’imposta in una volta sola tra l’1 e il 20 dicembre, applicando gli interessi del 3%.

Il versamento prevede la compilazione di un apposito modulo presso il Concessionario di riscossione della circoscrizione in cui è compreso il Comune destinatario, alla Posta o nelle banche convenzionate con il Concessionario. I singoli Comuni possono decidere se autorizzare o meno anche i versamenti su conto corrente postale, su conto corrente bancario o presso la tesoreria comunale.

Coloro che, all’interno del medesimo Comune, possiedono più di un immobile (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione), possono utilizzare un unico bollettino. Se invece gli immobili si trovano in Comuni diversi, si devono utilizzare tanti moduli quanti sono i Comuni.

Nel caso in cui più persone abbiano diritti di proprietà e/o di godimento sullo stesso immobile, ogni contitolare è tenuto a versare separatamente l’ICI che gli compete. Tuttavia, il Comune può autorizzare i versamenti cumulativi effettuati da un solo contitolare anche per conto di terzi.

Dichiarazione ICI

E’ necessario presentare la dichiarazione ICI solo qualora, nel corso dell’anno precedente, si siano verificate le seguenti ipotesi:

- il soggetto passivo ha ceduto o acquistato un immobile;
- il soggetto passivo ha costituito, trasferito o acquisito un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su un immobile;
- l’immobile non ha più le caratteristiche per essere considerato esente o escluso dall’ICI;
- l’immobile ha cambiato caratteristiche.

In questi casi, va presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi compilando un modulo predefinito (reperibile nelle maggiori cartolerie).

La dichiarazione può essere presentata direttamente al Comune di ubicazione dell’immobile, presso l’Ufficio Tributi. In alternativa, può essere spedita al Comune per raccomandata senza ricevuta di ritorno. La dichiarazione deve essere contenuta in una busta bianca, ove sia scritto che si tratta di dichiarazione ICI e l’anno cui si riferisce la dichiarazione. In caso di spedizione, il termine di presentazione la data di spedizione risultante dal timbro postale è precedente al termine di presentazione.

 
 
 

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