Il rogito notarile è l’atto conclusivo della compravendita immobiliare. Costituisce il vero e proprio atto di vendita, stabilendo il passaggio definitivo dell’immobile dal venditore al nuovo proprietario.
Il rogito viene scelto dal notaio dal compratore. Tale atto contiene tutti gli elementi necessari ad individuare l’immobile in oggetto (che dovrebbero essere già contenuti nel compromesso).
Il notaio è tenuto ad assicurarsi che il venditore presenti tutti i documenti che seguono.
- carta d’identità e codice fiscale;
- rogito di acquisto precedente;
- dichiarazione di successione nella quale sia compreso l’immobile da vendere;
- licenze e concessioni edilizie con le eventuali varianti;
- certificato di abitabilità/agibilità;
- domande di condono edilizio con i bollettini di versamento dell'oblazione;
- concessioni in sanatoria;
- planimetrie;
- certificati catastali.
In caso di comproprietà, l’atto deve essere firmato da tutti i comproprietari o, in alternativa, da un rappresentante al quale sia stata conferita una procura notarile.
E’ possibile affidare al notaio (dietro esplicita richiesta) i vari controlli sull’esistenza d’ipoteche, pratiche di condono edilizio e problemi di piano regolatore. In caso contrario, questi si assumerà unicamente la responsabilità di registrare correttamente le affermazioni del venditore, senza appurarne la veridicità.
Il notaio è tenuto a registrare l’atto entro 20 giorni, pagando le relative imposte per conto dell’acquirente. Qualora dovessero trascorrere 30 giorni o più, egli sarà tenuto al risarcimento dei danni (salvo l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali).
L’atto notarile deve essere trascritto dal notaio trascritto presso l’Agenzia del Territorio, nel più breve tempo possibile.
E’ sempre meglio richiedere una copia del regolamento condominiale e delle fatture di spesa per lavori eseguiti (in relazione ad ogni somma versata).