Agevolazioni

Agevolazioni

L’agevolazione “prima casa” consente innanzitutto di applicare l’imposta di registro con l’aliquota del 3% invece che del 7%. Inoltre, per quel che concerne l’imposta ipotecaria e quella catastale, il pagamento è previsto in misura fissa, in sostituzione delle percentuali pari al 2% e all’ 1%.

Le agevolazioni si applicano per trasferimenti che abbiano ad oggetto abitazioni non di lusso così come specificato l decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa (Testo Unico Registro).

I requisiti di carattere soggettivo e oggettivo dell’agevolazione riguardano i seguenti punti:

- Tipologia dell’immobile trasferito: non deve possedere caratteristiche proprie delle abitazioni di lusso, così come definite nel D.M. 2 agosto 1969.

- Ubicazione dell’immobile: “l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano”.

- Assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune: l’acquirente non può risultare titolare “esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

- Novità nel godimento dell’agevolazione: l’acquirente non può essere titolare “[…] neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo” o, in generale, con le agevolazioni prima casa che si sono succedute negli anni.

La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza e le dichiarazioni di non possidenza devono essere rese in atto. In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, il regime di favore viene applicato alla generalità dei soggetti, indipendentemente dalla nazionalità.
In presenza di tutti i requisiti previsti, compreso quello della residenza, tale agevolazione spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da interdetti e inabilitati.

“In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30% delle stesse imposte. […] Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. (comma 4 della nota II-bis del Testo Unico Registro)

In caso di alienazione dell’immobile e di acquisto, entro un anno, di un’altra casa di abitazione in regime agevolato, l’acquirente può inoltre fruire di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto. L’ammontare del credito non deve comunque superare l’importo relativo all’imposta di registro o all’IVA dovuta per l’acquisto della nuova abitazione (circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 punto 1.4).

 
 
 

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