Il compromesso

Il compromesso

Quando il venditore, nel limite di tempo prefissato, accetta una proposta d’acquisto, avviene la stipula del contratto preliminare all’atto pubblico di compravendita, definito “compromesso” o “promessa di vendita”. Esso deve essere firmato da entrambe le parti entro la data stabilita. Può essere stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, o come atto notarile. In ogni caso, il venditore è tenuto garantire all’acquirente che l’immobile sia libero da vincoli entro la data fissata per il rogito notarile.

Il compromesso deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici dei contraenti;
- prezzo dell’immobile;
- modalità di pagamento del prezzo;
- data della stipulazione del rogito;
- nominativo del notaio incaricato di redigere il rogito
- dichiarazione dell’assenza di ipoteche e/o altri vincoli;
- descrizione dell’immobile e sue pertinenze;
- indicazione dell’importo versato a titolo di acconto, caparra confirmatoria e/o caparra penitenziale;
- dichiarazione della regolarità della casa rispetto alla normativa urbanistica edilizia;
- dichiarazione che eventuali abusi edilizi sono stati condonati (condono edilizio).

L’acquirente deve assicurarsi personalmente che gli venga consegnata una copia delle necessarie documentazioni:

- atto di proprietà;
- scheda identificativa catastale;
- regolamento di condominio;
- tabella millesimale della porzione immobiliare in oggetto;
- eventuale contratto di locazione;
- eventuale contratto di mutuo gravante sull’immobile.

 
 
 

Articoli

 

Ti Piace vetrine