La caparra

La caparra

All’atto della sottoscrizione del compromesso l’acquirente deve consegnare al venditore dell’immobile una determinata somma di denaro, definita “caparra”, al fine di rendere maggiormente impegnativa la promessa di vendita sottoscritta.

La caparra può essere di due tipi: confirmatoria o penitenziale.

Caparra confirmatoria

Quando sul compromesso si parla di caparra, senza che ne sia definita l’esatta tipologia, ci si riferisce sempre a quella confirmatoria. Tale caparra costituisce l’anticipo sul prezzo di vendita dell’immobile, che viene versato dall’acquirente al momento della stipula del compromesso. Generalmente l’importo è pari circa al 10-15% della somma pattuita per l’acquisto. Entrambe le parti si impegnano alla conclusione della compravendita.
Nel caso in cui l’acquirente decidesse di recedere dall’affare, perderebbe di conseguenza il denari versato. Qualora, invece, fosse se il venditore a revocare tale impegno, questi dovrà rimborsare all’acquirente il doppio della cifra in questione.

Caparra penitenziale

Se l’acquirente preferisce scegliere un tipo di caparra penitenziale, dovrà comunicarlo esplicitamente al momento della stipula del compromesso. Tale caparra costituisce la penale fissata dai due contraenti, in caso di inadempienza del contratto.
Acquirente e venditore stabiliscono che una delle parti, o d entrambe, abbiano la possibilità di recedere dal recedere dal contratto dietro il pagamento di una determinata somma.
Il recesso avviene per volontà unilaterale. In questo caso, la parte adempiente non ha diritto né alla richiesta di maggior danno, né all’esecuzione del contratto.

 
 
 

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