Agevolazioni

Agevolazioni

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, fino al 31 dicembre 2005 è prevista un’aliquota IVA di importo fisso, nella misura del 10%. Viene applicata a tali operazioni fatturate, a prescindere dalle date di inizio/conclusione dei lavori.
Nella fattura emessa dal prestatore d’opera devono essere indicati anche gli eventuali beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento, poiché assoggettati a due aliquote differenti.

L’applicazione dell’aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso. Di conseguenza, si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari alla conduzione dei lavori. A tal fine, però, la clausola è che debbano essere forniti esclusivamente dal soggetto che esegue la prestazione: non devono essere acquistati direttamente dal committente dei lavori. Inoltre, tali beni non devono costituire parte significativa del valore relativo alle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento. In quest’ultimo caso, infatti, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni stessi.

Il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1999 definisce, a titolo tassativo, quali sono i beni per i quali ricorre la definizione di “valore significativo”: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Tali indicazioni si riferiscono ai beni significativi considerati nella loro interezza. A prescindere dalla rilevanza e dal valore, per le componenti separate fornite nell’ambito di un intervento di recupero viene applicato il trattamento fiscale previsto per la prestazione.

Se nella fornitura rientrano beni di valore significativo, all’atto della fatturazione è necessario indicare distintamente la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta invece all’aliquota del 20%.

L’Iva agevolata al 10% non può essere applicata alle seguenti prestazioni.

- Prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio. Esse, infatti, non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento.
- Prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera.

 
 
 

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